Lo statuto

Lo statuto del Comitato Pedala Martesana, con effetto dal 30 luglio 2020.

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un comitato non riconosciuto come persona giuridica, con lo scopo di promuovere la ciclabilità e la mobilità dolce sul territorio della Martesana, che assume la denominazione Pedala Martesana.

Il comitato ha la sede legale in Cernusco s/N. (MI), Via Guido Miglioli (Villa Fiorita) ed ha durata fino al 31/12/2030.

Trascorso tale termine e raggiunto tale obiettivo, l’assemblea straordinaria dei promotori potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

Art. 2 – Scopo e Finalità

Il Comitato è costituito ai sensi della L. 266 del 11/8/1991 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica.

Il comitato ha lo scopo di promuovere con il proprio operato il territorio della Martesana e delle aree limitrofe, migliorare la qualità della vita e dell’ambiente, attraverso la ciclabilità e la mobilità dolce, coinvolgendo in tale senso tutti gli attori pubblici, privati nonché le associazioni e le realtà locali sino ai singoli cittadini sensibili, nonché mediante attività di carattere tecnico-promozionale e scientifiche, coinvolgendo tutta la popolazione, compreso le scuole di ogni ordine e grado, in progetti formativi ed informativi.

Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili ed immobili che riterrà più opportuni.

Art. 3 – Adesione al comitato

L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito politico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono aderire al comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

L’adesione al comitato da’ diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Gli aderenti sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • al versamento volontario del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota volontaria sarà libera e potrà eventualmente essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato. In ogni caso non potrà mai essere restituita.

La qualifica di aderente si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. In nessuno dei sopra indicati casi si avrà diritto alla restituzione della quota associativa di cui al successivo articolo.

Art. 4 – Quote associative e Fondo Comune

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • a) quote e contributi degli aderenti;
  • b) oblazioni dei sottoscrittori;
  • c) eredità, donazioni e legati;
  • d) riserve formate con utili;
  • e) altre riserve accantonate;
  • f) entrate o contributi provenienti da enti pubblici e privati o derivanti da iniziative promozionali finalizzate ad autofinanziamento al proprio finanziamento, per come ad esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi e lotterie ;
  • g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;
  • h) contributi e/o finanziamenti provenienti da enti o bandi pubblici.

Le risorse economiche ed i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Il fondo comune (costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato) non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o a titolo di rimborso spese effettuate dagli aderenti del Comitato, debitamente documentate o certificate.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del comitato.

Art. 5 – Organi del comitato – Assemblea degli aderenti e Consiglio Direttivo

Organo decisionale del Comitato è l’assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti.

L’assemblea degli aderenti è il massimo organo decisionale del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le decisioni avvengono a seguito di votazione a maggioranza (50%+1) dei presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Eventuali persone giuridiche o Enti associati hanno diritto ad un solo voto.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni aderente può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un’altro aderente (purché regolarmente iscritto).

L’assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice-Presidente e da almeno 1/20 degli aderenti, o dal 50%+1 degli stessi.

La convocazione dell’Assemblea avverrà attraverso avviso pubblicizzato e diffuso agli aderenti attraverso gli strumenti informatici individuati quale consueto sistema di comunicazione tra gli aderenti al comitato.

L’avviso verrà diffuso almeno dieci giorni prima dalla data della riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. L’incontro potrà avvenire anche non in presenza attraverso l’utilizzo di sistemi informatici.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • a) emanazione del programma;
  • b) elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  • c) approvazione del rendiconto annuale;
  • d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • e) approvazione di eventuali Regolamenti;
  • f) discutere e deliberare di qualsiasi eventuale argomento che riguardi l’operato ed il funzionamento del comitato;

L’assemblea degli aderenti elegge il Consiglio Direttivo del Comitato che sarà costituito da un numero di minimo 3, massimo 9 consiglieri, tra i quali:

  • un Presidente, che ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato, presiede l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  • un vicepresidente, che esercita le mansioni di presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
  • un segretario, che si occupa della corretta tenuta dei documenti del comitato, dei verbali d’assemblea, della lista soci ecc.;
  • un tesoriere, che si occupa della tenuta dei conteggi di cassa, del rendiconto annuale ecc.; ( questa funzione potrà essere attribuita ad uno dei tre precedenti ruoli qualora il consiglio direttivo fosse costituito da sole tre persone) I componenti del Consiglio Direttivo potranno disporre dell’aiuto dei soci che si rendono disponibili ad una fattiva collaborazione per la gestione del comitato.

Il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti restano in carica due anni, hanno la rappresentanza del Comitato ed i poteri loro conferiti dall’assemblea.

Nessun compenso è previsto per i ruoli ricoperti all’interno del comitato

Art. 6 – Recesso ed esclusione

RECESSO – Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente o al Consiglio Direttivo del Comitato.

ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI - I promotori e/o gli aderenti che contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto, di eventuali regolamenti o disposizioni deliberate possono essere esclusi dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo attraverso il proprio tesoriere provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro la prima assemblea dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 8 – Scioglimento

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9 – Clausola compromissoria

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, il 30/07/2020 e per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda agli artt. 39/42 del C.C. ed alle disposizioni di legge vigenti.